Informativa sui reclami
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:
a) Via posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo:
Banca Cambiano 1884 S.p.A. – Ufficio Reclami
Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze
b) Via posta elettronica
alla casella ufficioreclami@bancacambiano.it
posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.bancacambiano.it
c) A mezzo fax
al numero 0571 022024
d) Attraverso la consegna del reclamo presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto
La Banca risponderà al reclamo:
- entro 60 giorni se relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- entro 15 giorni lavorativi se relativo ai servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative; è fatto salvo il termine di 10 giorni previsto dall’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
- entro 60 giorni se si tratta di servizi di investimento;
- entro 45 giorni se relativo a prodotti assicurativi per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari distributori sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative; se il reclamo riguarda gli aspetti di trasparenza e correttezza nel collocamento dei prodotti assicurativi di investimento sottoscritti dopo il 1.7.2007 la Banca risponde entro il termine di 60 giorni; per quanto riguarda gli aspetti legati al prodotto assicurativo (per es. gestione del rapporto contrattuale, liquidazione del danno, rendicontazione ecc.) il reclamo può essere inviato alle Imprese di assicurazione con le modalità e presso gli indirizzi indicati nella documentazione precontrattuale e contrattuale sottoscritta.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati può presentare ricorso a:
- per i reclami inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza consultare il sito arbitrobancariofinanziario.it oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca.
- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito conciliatorebancario.ito richiesto alla Banca;
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.
2. Per i reclami inerenti servizi e attività d’investimento:
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, per controversie riguardanti gli obblighi diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le informazioni riguardanti l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito acf.consob.it oppure possono essere richiesti alla Banca;
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.
3. Per i reclami inerenti l’intermediazione assicurativa:
- all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e la relativa modulistica sono disponibili sul sito ivass.it. Restano esclusi dalla competenza dell’Ivass le controversie riguardanti la distribuzione di prodotti assicurativi di investimento emessi da imprese di assicurazione per le quali vale la competenza dell’Arbitro per le controversie finanziarie di cui al punto 2 ed al quale si rimanda;
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.
Si segnala che, a partire dal 1° ottobre 2020, la Banca sarà tenuta a rispondere ai reclami relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari entro il termine di 60 (sessanta) giorni, salvo che non sia pattuito diversamente.
Come noto, le modifiche apportate al Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 (recante le "disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari") (di seguito, le "Disposizioni di Trasparenza") in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 avevano innalzato il termine per le risposte ai reclami da parte degli intermediari da 30 (trenta) a 60 (sessanta) giorni (cfr. Sezione XI, paragrafo 3, delle Disposizioni di Trasparenza). Tuttavia, per finalità di coordinamento con la disciplina in materia di presentazione dei ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario, era previsto che tale modifica si sarebbe applicata "a partire dalla data che sarà indicata nel provvedimento di adozione delle modifiche alle disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"; tale provvedimento è stato pubblicato da Banca d'Italia in data 12 agosto 2020 e troverà applicazione a partire dal 1° ottobre 2020 (cfr. Provvedimento di Banca d'Italia del 12 agosto 2020 recante le "disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari").
Pertanto, a partire dal 1° ottobre 2020, troveranno applicazione anche le modifiche alla sezione XI, paragrafo 3, delle Disposizioni di Trasparenza, aventi ad oggetto i tempi massimi di risposta da parte degli intermediari ai reclami della clientela.
I nuovi termini di risposta si applicano ai reclami presentati alla Banca in data successiva al 1° ottobre 2020. Resta fermo quanto previsto in relazione ai reclami relativi ai servizi di pagamento, ai servizi di investimento e ai prodotti assicurativi