Il cliente può ricorrere all’ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario. Se sono trascorsi 12 mesi è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere all’ABF.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere all’intermediario.
Per quanto riguarda la presentazione del ricorso in modalità cartacea sarà consentita soltanto nei seguenti casi:
a) fino al 5 agosto 2018, se il ricorrente non è assistito da un professionista, persona di fiducia o da un’associazione di categoria;
b) fino al 30 giugno 2019, se il ricorrente, anche se assistito da un professionista, persona di fiducia o da un’associazione di categoria, intende presentare ricorso nei confronti di: due o più intermediari contemporaneamente; un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi; un confidi ai sensi dell’art. 112, comma 1, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).
In caso di utilizzo della modalità cartacea, il “modulo di ricorso” potrà essere inviato, unitamente a tutta la documentazione, per posta o via fax alla Segreteria tecnica competente per territorio o a qualsiasi Filiale della Banca d’Italia oppure tramite consegna a mano presso una Filiale della Banca d’Italia aperta al pubblico.
L’Autorità sottolinea, infine, che il ricorso presentato in modalità cartacea al di fuori dai casi espressamente previsti non sarà preso in considerazione dall’ABF.
Per maggiori dettagli cfr. Avviso di Banca d’Italia del 01.02.2018.