Qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine di 60 giorni o sia insoddisfatto dell’esito dello stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, potrà rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato presentato anteriormente al 9 gennaio 2017, entro un anno da tale data.
Possono adire l’ACF i clienti al dettaglio (sono esclusi i clienti professionali e le controparti qualificate) e l’accesso è gratuito per l’investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione: in ogni caso resta fermo il diritto dell’investitore di  rivolgersi all’autorità giudiziaria qualunque sia stato l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.
L’ACF è competente in merito alle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.
Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Per il funzionamento e l’utilizzo dell’ACF si rimanda al sito web dell’ACF (www.acf.consob.it) e all’allegata brochure dedicata predisposta dalla Consob.