RAPPORTI DORMIENTI

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il “Regolamento di attuazione dell’art.1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266 in materia di depositi dormienti” (D.P.R. 22.6.2007 n.116) che ha definito il quadro normativo in materia di rapporti dormienti.
Cosa sono i rapporti dormienti
Sono considerati “dormienti” i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari. L’applicazione della norma esclude i casi in cui il saldo dei predetti rapporti non superi 100 euro.
 
Come vengono comunicati i rapporti entrati nel perimetro dormienti?
La Banca avvisa il titolare del rapporto o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in caso di rapporti nominativi; o tramite la pubblicazione di un avviso, contenente l’elenco dei rapporti al portatore, sul sito istituzionale della Banca (www.bancacambiano.it).
  
Cosa succede se il rapporto si estingue
Decorso il termine di 10 anni il deposito “dormiente” deve essere estinto, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettui un’operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all’art. 1 comma 345 della legge 23 dicembre 2005, n.266).
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.consap.it nella sezione Servizi Finanziari / Rapporti Dormienti / Cittadini oppure chiedere in Filiale.